Avvocato Domenico Esposito
 


IL LAVORATORE LICENZIATO DEVE ADIRE IL GIUDICE ENTRO 15 MESI, PENA LA LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO

 

Secondo il Tribunale di Milano, sez. lavoro, sentenza 13.11.2009, la condotta del lavoratore che adisce il giudice dopo molti mesi dal licenziamento illegittimo aggrava il danno in capo al datore di lavoro, al contempo “arricchendosi” per la richiesta di risarcimento danni per l’intero periodo di disoccupazione. 
La misura del danno deve essere determinata evitando che possa esservi speculazione da parte del danneggiato
Il tribunale stima conforme ai canoni di correttezza e buona fede un periodo di 15 mesi, a cui deve quindi essere limitato il diritto al risarcimento del danno, cui va aggiunto il periodo di durata del processo di certo non imputabile al lavoratore - ricorrente.

 

Tribunale di Milano - Sezione Lavoro -Sentenza 13 novembre 2009
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Milano Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza
nella causa promossa da
LLLL, con l'Avv.to .........., presso lo studio del quale in Milano Via ......................, ha eletto domicilio RICORRENTE
contro
MMMM, in persona del legale rapp.te pro tempore, con gli Avv.ti Claudio Moro. Ezio Moro e Luca Failla, selettivamente domiciliata presso il loro studio in ........................; RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione licenziamento per giusta causa.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale dì Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 7.3.2008, XXXXXX ha convenuto in giudizio MMMM per l'accertamento della illegittimità del licenziamento ìntimatogli in data 8.11.2005, e la conseguente condanna della convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno ai sensi dell'ari 18 S.L; in via subordinata ha chiesto dì statuire nei suoi confronti la minore sanzione proporzionata alla fattispecie contestatagli con lettera del 16,9.06; con vittoria di spese.
Si è ritualmente costituita in giudizio MMMM contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; in via subordinata la resistente ha chiesto dì accertarsi in ogni caso la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo; con vittoria di spese.
il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
...omissis...
Per tutte le suesposte ragioni deve essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 8.11.2005 e ordinato da MMMM l'immediata reintegra di LLLL nel posto di lavoro, considerato che non è contestato che per la società trovi applicazione il regime della c.d. tutela reale.
Quanto al risarcimento dei danni, che a mente dell'art 18 S.L. ammonta alle retribuzioni (sulla base della retribuzione globale di fatto pari ad € 1.132,08 come dedotto dalla stessa parte ricorrente) dal giorno del licenziamento alla reintegra, occorre innanzitutto rilevare che, a fronte di un licenziamento intimato in data 8.11.2005 il relativo ricorso avanti alla sezione lavoro è stato depositato solamente in data 7.3.2008.
Ritiene questo giudice che l'inerzia del lavoratore nell'adire in tempi ragionevoli l'autorità giudiziaria non possa e non debba essere fatta gravare esclusivamente sul datore di lavoro ma, al contrario, debba essere valorizzata ex art. 1227 cc, avendo contribuito, nei termini di seguito esposti, ad aggravare l'entità del danno. L'entità del risarcimento dei danno a seguito dell'accertamento della illegittimità del licenziamento è, come noto, commisurata dal legislatore alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegra. Tuttavia la ratio della norma non può essere portata fino al punto di far gravare sul datore di lavoro conseguenze risarcitorie che, pur trovando la loro causa accidentale nell'illegittimo licenziamento, siano essenzialmente determinate da una condotta quantomeno negligente del danneggiato. Tale principio ha già trovato accoglimento dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel casi in cui è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la "compensatio lucri cum damno" detraendo I' "aliunde perceptum" dalle retribuzioni dovute al ricorrente da parte del datore di lavoro (cfr in tal senso : Cassazione SSUU. n. 12194 del 13.8.02; Cassazione n. 8494 del 28.5.2003.). In tal caso non ci si trova, evidentemente, di fronte ad un comportamento colpevolmente inerte del lavoratore, ma ciò che rileva è l'affermazione del principio generale secondo cui la misura del danno deve essere determinata evitando che possa esservi una locupletazione del danneggiato, che. di certo non può "arricchirsi" oltre quella che è l'effettiva misura del pregiudizio subito.
Orbene, nel caso in esame, riconoscere al ricorrente il risarcimento per l'intero periodo trascorso tra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione comporterebbe una ingiustificata valorizzazione del comportamento colposamente inerte del lavoratore nell'attivare la fase giudiziale.
Cosi facendo, tuttavia, si arriverebbe a riconoscere la legittimità di condotte viceversa chiaramente contrarie ai più elementari canoni di buona fede e correttezza che di certo vigono anche rispetto allo strumento processuale, di cui non si deve abusare per ottenere un illegittimo incremento del danno liquidato.
Nel caso di specie LLLLX è stato licenziato in data 8.11.2005 ed ha presentato il ricorso giudiziale in data 7.3.2008 a distanza di ben 28 mesi senza allegare alcun plausibile motivo che giustifichi tale ritardo nell'esercizio del proprio diritto ad impugnare il licenziamento illegittimo.
Questo giudice ritiene che un periodo di 15 mesi sarebbe stato assolutamente sufficiente perché il lavoratore e per lui il suo difensore adisse il giudice per l'affermazione dell'illegittimità del licenziamento. E a tale periodo di 15 mesi deve quindi essere limitato il diritto il risarcimento del danno, cui va aggiunto il periodo di durata del processo di certo non imputabile al ricorrente.
Pertanto tenuto conto della retribuzione globale di fatto di LLLL, pari ad € ......... a questi spetta un risarcimento di € ....... lordi pari a 34 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione. Da tale somma deve peraltro essere detratto quale aliunde perceptum quanto percepito dal ricorrente medio tempore; in data odierna la parte attrice ha depositato sub. docc. da 45 a 49 la relativa documentazione. La convenuta va altresì condannata a versare i contributi di legge per l'intero periodo di avvenuta interruzione del rapporto di lavoro. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a LLLL in data 8.11.2005; ordina a MMMM l'immediata reintegra di LLLL nel posto di lavoro con le stesse mansioni o in mansioni equivalenti; condanna YYYYYY a risarcire al ricorrente il danno determinato nella misura di € ............. pari a 34 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo effettivo, detratto, quale aliunde perceptum, quanto risultante dai documenti da 45 a 49 di parte ricorrente, nonché a versare i contributi di legge per l'intero periodo di avvenuta Interruzione del rapporto di lavoro; condanna MMMMYYY a rimborsare a LLLLX le spese di lite che si liquidano in complessivi € ......... oltre accessori.
Sentenza esecutiva.